A. CAMPO DI APPLICAZIONE
Scopo del Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR)1 è di garantire la libera circolazione dei prodotti da costruzione nell’Unione Europea adottando un linguaggio tecnico armonizzato capace di definirne le prestazioni e le caratteristiche essenziali.
Il linguaggio tecnico comune, definito in norme armonizzate o specifiche tecniche, deve essere adottato:
- dal produttore quando dichiara le prestazioni dei propri prodotti
- dalle Autorità degli Stati Membri quando definiscono le regole di progettazione e realizzazione di un impianto elettrico limitando al minimo i rischi per persone
- dall’utilizzatore (architetti, ingegneri, progettisti…) al momento della scelta del prodotto più adatto per l'uso previsto nei lavori di costruzione.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/index_en.htm
1 Regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011.
Le prestazioni dei cavi che ricadono sotto il campo di applicazione del Regolamento CPR sono:
- reazione al fuoco
- resistenza al fuoco 1
- rilascio di sostanze pericolose durante il normale funzionamento2, lo smaltimento ed il riciclo
1 in fase di studio
2 non considerando le prestazioni durante l’incendio
Cavi per installazioni permanenti nelle costruzioni che rientrano nell’ambito di due tipologie di prodotti:
- cavi destinati ad essere utilizzati per la fornitura di energia elettrica e delle comunicazioni in edifici e altre opere di ingegneria civile soggetti a requisiti prestazionali di reazione al fuoco;
- cavi soggetti a requisiti prestazionali di resistenza al fuoco destinati ad essere utilizzati per la fornitura di energia elettrica, delle comunicazioni e rilevazione/allarme incendio in edifici e altre opere di ingegneria civile dove è essenziale assicurare la continuità nella fornitura di energia e/o segnale per la sicurezza dell’installazione. 1.
non sono considerati dal regolamento i cavi per ascensori in quanto non sono trattati dal mandato M/443 E 2
1 in fase di studio
2Il Mandato M/443 EN al CEN e CENELEC riguarda i cavi di alimentazione, comando e comunicazione - nota 2 dell’Allegato 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE. Il mandato esclude i cavi di controllo per macchinari (direttiva 89/392/EEC), ascensori (direttiva 95/16/EC) o cavi per il controllo dei processi industriali.
Si Certamente. Tutti i cavi installati in modo permanente nelle costruzioni devono essere marcati CE. Le Autorità nazionali possono definire, per talune circostanze, la lunghezza massima del cavo la cui performance alla reazione al fuoco essendo considerata trascurabile, può essere accettata con un livello di prestazione inferiore a quello richiesto per l’edificio. In questo caso, il cavo deve avere una lunghezza ridotta e deve essere collegato al compartimento antincendio (Riferimento normativo: norma EN 50174-2 6).1
1EN 50174-2: tecnologia dell’informazione - Installazione del cablaggio – Parte 2: Pianificazione e criteri di installazione all’interno degli edifici, item 4.1.6.2.3: cavi esterni che entrano negli edifici.
Si intendono cavi per installazioni permanenti quei cavi che non sono specificamente progettati per l'installazione temporanea. Non ricadono sotto l'ambito del Regolamento i cavi di alimentazione, comando e controllo per macchinari, cavi per ascensori o altri cavi appositamente progettati per il controllo dei processi industriali che non ricadono sotto il Mandato M / 443 EU1
1. Il Mandato M / 443 EN al CEN e CENELEC è relativo ai cavi di alimentazione, controllo e comunicazione - Nota 2) dell'allegato 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE. 'Il mandato esclude dall'ambito di applicazione i cavi di controllo per macchinari (direttiva 89/392/EEC), ascensori (direttiva 95/16/EC) o cavi per il controllo dei processi industriali.
È importante che tutti i cavi utilizzati nelle condutture precablate e reti interconnesse siano conformi al Regolamento:
1) se le condutture precablate e le reti interconnesse sono destinate ad essere utilizzate nelle costruzioni o nelle opere di ingegneria civile e pertanto soggette a prescrizioni di reazione al fuoco, o
2) se sono vendute attraverso canali di distribuzione e sono destinate ad essere utilizzate nelle costruzioni o nelle opere di ingegneria civile e pertanto soggette a prescrizioni di reazione al fuoco.
B. DEFINIZIONI
La DoP è il documento legale che descrive le prestazioni dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali con il quale il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto stesso alla prestazione dichiarata. Tale dichiarazione deve essere redatta dal fabbricante all’atto dell’immissione del prodotto sul mercato. La DoP dovrà essere disponibile per ogni cavo immesso sul mercato, in forma cartacea o su supporto elettronico (sito web aziendale).La DoP deve contenere tutte le informazioni previste dall’allegato III del Regolamento CPR. Per ulteriori informazioni:
- capitolo D – Dichiarazione di Performance
Regolamento Delegato (UE) della Commissione N. 574/2014 che modifica l’allegato III del regolamento (UE) n. 305/ 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il modello da usare per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ai prodotti da costruzione
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0574
C. OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
- Procedure di prova e certificazioni aggiuntive rispetto alle attuali procedure previste per i marchi di qualità. La severità di questi obblighi aumenta con il livello delle prestazioni dichiarate. I test richiesti sono più severi passando dalla Classe Eca alla Dca e superiori (dalle prove di tipo iniziali a prove più complesse in condizioni di incendio) e le procedure di sorveglianza continua per la certificazione della conformità della produzione a quanto dichiarato con la DoP sono particolarmente rigide e costose. L'implementazione del Regolamento in un’azienda influisce su molte funzioni aziendali: aree tecnica, produzione, logistica, gestione della qualità e IT.
- La nuova marcatura, l'etichettatura e la fornitura elettronica delle DoP hanno richiesto un enorme investimento per garantire il perfetto allineamento di tutta questa documentazione alle prescrizioni legislative e la completa disponibilità agli utenti finali. In molti casi il Regolamento obbliga ad aggiungere nuove etichette sui prodotti. Le DoP devono essere mantenute disponibili per i 10 anni successivi all’interruzione della produzione.
- E’ stata necessaria una riprogettazione completa della maggior parte dei cavi dalla classe Dca e superiore per garantirne la conformità a quanto dichiarato con la DoP. Nuovi materiali sono stati sviluppati appositamente per soddisfare le nuove Euroclassi ed i requisiti aggiuntivi come, ad esempio, quello relativo al gocciolamento.
- Per tutti i cavi aventi qualsiasi livello di prestazione, sono state previste conseguenze molto gravi in caso di non conformità, fino al ritiro totale del prodotto dal mercato.
Il Regolamento dovrebbe essere applicato senza differenze di interpretazione da parte di ciascuno Stato membro.
La Classificazione è il linguaggio comune per definire il livello delle prestazioni dei cavi (Reazione al fuoco e, in futuro, Resistenza al fuoco) da utilizzare nelle normative nazionali e nelle specifiche degli utilizzatori.
Qualsiasi decisione su quale Classe adottare per una particolare applicazione è prerogativa nazionale e potrebbe variare tra i diversi Stati membri. L'ampia gamma di combinazione fra i parametri (classe + fumo + acidità + gocce) offre agli Stati membri una grande flessibilità.
Gli obblighi sono stabiliti nell'Art.11 del Regolamento, come di seguito indicato.
Quando un prodotto è coperto da una norma armonizzata, il fabbricante redige e conserva per 10 anni la dichiarazione di prestazione (DoP) ed appone la marcatura CE.
I fabbricanti garantiscono che la produzione mantenga la prestazione dichiarata - che i prodotti riportino il marchio registrato, l'indirizzo e tutti gli elementi identificativi del produttore unitamente alle istruzioni e alle informazioni sulla sicurezza.
I fabbricanti che ritengono che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione, adotteranno immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme o, se del caso, ritirarlo o richiamarlo.
Si Certamente. Il Regolamento indica come segue l'obbligo dei distributori:"(Omissis) i distributori di prodotti da costruzione dovrebbero essere a conoscenza delle caratteristiche essenziali, per le quali esistono disposizioni sul mercato europeo, e dei requisiti specifici degli Stati membri in relazione alle caratteristiche dei prodotti da utilizzare per i lavori di costruzione, e dovrebbero usare queste conoscenze nelle loro transazioni commerciali" 1.
Inoltre i distributori sono soggetti agli obblighi definiti nel capitolo III del Regolamento CPR2
Quando un distributore immette sul mercato un prodotto con il proprio nome, il distributore è considerato un produttore.
Importatori e rappresentanti legali sono soggetti agli obblighi definiti nel capitolo III del CPR
1 prefazione (41) Regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011
2 Regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011, capitolo III obblighi degli operatori economici.
Sì. Operatori privati di imprese pubbliche (ad esempio operatori di reti ferroviarie o di reti elettriche e di telecomunicazione) dovrebbero rivedere le proprie specifiche sui cavi aggiornando i vecchi riferimenti ai metodi di prova della reazione al fuoco con le nuove Euroclassi. Ciò è dovuto alle indicazioni presenti nell'articolo 8.5 del Regolamento CPR (Principi generali e uso del marchio CE) che stabilisce quanto segue:
Lo Stato membro garantisce che l'uso di prodotti da costruzione recanti la marcatura CE non sia ostacolato da norme o condizioni imposte da organismi pubblici o da organismi privati che agiscano in qualità di impresa pubblica o di ente pubblico sulla base di una posizione di monopolio o sotto mandato pubblico, quando le prestazioni dichiarate corrispondono ai requisiti per tale uso in quello Stato membro".
D. DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
Il produttore, redigendo la propria DoP, si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata.
Sulla base delle informazioni contenute nella DoP, l'Utente, sotto la propria responsabilità, decide che prodotto acquistare rispetto alla sua applicazione.
Tutte le informazioni fornite nella dichiarazione di prestazione sono ottenute applicando rigorosamente i metodi e i criteri previsti nella norma armonizzata pertinente.
La corretta applicazione di questi metodi è garantita dal produttore stesso e dal coinvolgimento di un Organismo Notificato, secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVCP) previsto.
L'apposizione della marcatura CE segue la redazione della DoP ed indica che il produttore ha seguito scrupolosamente tutte le procedure per redigere la propria DoP che, di conseguenza, risulta accurata e affidabile.
Ulteriori informazioni possono disponibili accedendo al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0574
La dichiarazione di prestazione deve essere resa disponibile per ogni cavo immesso sul mercato, in forma cartacea o su supporto elettronico (sito web aziendale).
E. MARCATURA CE DEI CAVI
Rimarranno come marchi volontari di qualità nazionali ed andranno a coprire prestazioni differenti da quelle trattate dal Regolamento CPR, per esempio, caratteristiche elettriche, meccaniche e dei materiali del cavo.
La marcatura CE è una condizione necessaria per immettere il prodotto da costruzione sul mercato. L’importanza della marcatura CE in relazione al Regolamento CPR è legata al fatto che con tale marcatura si andranno ad eliminare le barriere tecniche tra le definizioni delle caratteristiche di comportamento al fuoco tra i vari stati membri, introducendo così un’uniforme modalità per attestare la conformità dei cavi.
I marchi di qualità volontari copriranno altre caratteristiche del prodotto da costruzione, come ad esempio caratteristiche meccaniche ed elettriche, e saranno quindi gli unici mezzi per monitorare la conformità del prodotto alle norme volontarie. Perciò una comparazione tra marcatura CE e marchi di qualità volontari è impossibile, essi coprono differenti argomenti.
Le classi Eca e Fca sono definite con riferimento alla prova di propagazione della fiamma indicata nella IEC/EN 60332-1-2 (indicando rispettivamente come soglia di propagazione della fiamma ≤ 425 mm e > 425 mm).
La classe Fca richiede un sistema AVCP di livello 4 (prove di tipo iniziali e FPC effettuati dal fabbricante). Per le altre classi non esiste una diretta correlazione tra le esistenti prove IEC e le prestazioni richiesta dalla CPR in quanto sono dovute a differenti metodi di prova. Nonostante la struttura di base del metodo di prova sia la stessa, il differente montaggio e l’analisi di nuovi parametri rende i risultati delle prove non comparabili tra di loro
In caso di dubbio, i clienti possono avere conferma dell’autenticità della marcatura CE:
- chiedendo al proprio punto di contatto nazionale per le costruzioni
- chiedendo all’Ente notificato che è indicato sulla DoP e sull’etichetta
La lista dei punti di contatto nazionali per le costruzioni e di tutti gli Enti notificati (NANDO) è disponibile sul sito dell’UE.
Sono elementi fondamentali:
- la conoscenza delle classi di reazione al fuoco richieste dai vari regolamenti nazionali a seconda della tipologia di edificio/opera di costruzione
- la marcatura CE con le informazioni di accompagnamento relative alla certificazione
- la Dichiarazione di Prestazione del fornitore
Quasi tutte le famiglie di cavi hanno subito una revisione costruttiva poiché i livelli esistenti di prestazioni al fuoco non trovavano corrispondenza con le nuove euroclassi.
Al momento, solo le prestazioni di reazione al fuoco dei cavi sono armonizzate. Le norme tecniche nazionali ed europee rimangono invariate ad eccezione delle prestazioni dichiarate per la parte di reazione al fuoco del cavo.
Non vi sono attualmente delle disposizioni armonizzate (prescrizioni e metodi di prova) applicabili ai cavi relative al rilascio di sostanze pericolose. Secondo la norma EN 50575:2014, bisogna fare riferimento ai regolamenti nazionali se esistenti. Quando non esistenti, sarà necessario inserire nella DoP la dicitura "Nessuna prestazione determinata (NPD)" e nessun riferimento deve essere citato sull’etichetta della marcatura CE.
Il Regolamento CPR richiede che le informazioni sul potenziale contenuto di sostanze pericolose – possibilità di dichiarazione nel quadro del regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH) - vengano fornite insieme alla Dichiarazione di prestazione.
Ogni Stato membro è tenuto a creare un “punto di contatto nazionale per le costruzioni " presso il quale ottenere le informazioni.
La lista dei punti di contatto nazionali per le costruzioni :
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10006/attachments/1/translations/en/renditions/native
F. .VANTAGGI DEL CPR
Il Regolamento CPR ha generato un innalzamento del livello di sicurezza per tutti i cittadini europei:
- stesso livello di sicurezza per tutti gli utenti finali. I requisiti sono regolamentati per legge e non sono semplicemente raccomandati.
- soluzioni più sicure per applicazioni critiche. Le Autorità nazionali possono fare affidamento su di una sofisticata classificazione delle prestazioni per regolare i vari livelli di performance.
- ritiro di cavi non sicuri. Una volta individuata una non conformità, le Autorità nazionali possono imporre il ritiro di cavi non sicuri dal mercato.
Gli utilizzatori di prodotti da costruzione possono riconoscere le prestazioni richieste perché:
- il produttore si assume la piena responsabilità riguardo alle prestazioni contenute nella Dichiarazione di Prestazione che risulta essere un documento legale vincolante
- un sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVCP) svolto da Enti Terzi
- la vigilanza del mercato è più efficiente perché può fare affidamento su una struttura informativa comune e su risorse dedicate.
La tabella delle classi di reazione al fuoco è relativa al comportamento dei cavi durante l’incendio, misurato dinamicamente in base al tempo e su campioni di cavo aventi dimensioni reali.
Questo è un passo in avanti importante nella sicurezza antincendio e consente alle Autorità nazionali di trattare i cavi allo stesso modo degli altri prodotti edili già coperti dalla CPR. Le classi di reazione al fuoco costituiscono un punto centrale nei Regolamenti europei in materia di costruzioni, sebbene esista la possibilità che siano applicati in modo diverso nei diversi Paesi europei.
In effetti, ogni paese, in base al principio di sussidiarietà, decide quali classi e come utilizzarle nelle proprie normative nazionali e/o legislazioni. Occorre osservare che non è obbligatorio introdurre la classificazione nei regolamenti nazionali e alcuni paesi potrebbero decidere di affrontare la questione in altri modi. Queste Classi diventeranno certamente un punto di riferimento in quanto, indipendentemente dalla loro applicazione, saranno comuni a tutti i prodotti europei Tutti gli organi decisionali europei saranno in grado di riconoscere nei vari paesi i livelli di performance dei vari prodotti definiti secondo la classificazione imposta dal Regolamento CPR.. I prodotti commercializzati saranno conformi ai severi requisiti di prova, e continueranno a garantire la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni in caso d’incendio.
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